Criterio di ripartizione del servizio idrico integrato

Con delibera n. 665/2017/R/IDR. del 28 settembre 2017, l’allora Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico, oggi ARERA, ha introdotto nuove regole, omogenee per l’intero territorio nazionale, che hanno riordinato le tariffe, introdotto nuove definizioni di tipologie d’uso e dato luogo ad una complessa articolazione tariffaria dei servizi e spese oggetto della fatturazione del servizio idrico integrato che per la tipologia di utenza condominiale, risulta strutturata in macro classi e classificazione giuridica delle singole voci per gruppi.

Le macro-classi della fatturazione del servizio idrico integrato sono:

  • Il Servizio di acquedotto;
  • Il servizio di fognatura;
  • Il servizio di depurazione
  • Gli altri oneri contrattuali
SERVIZIO DI ACQUEDOTTO
Consumi in tariffa agevolata;
Consumi in tariffa base;
Consumi in fascia eccedenza 1;
Consumi in fascia eccedenza 2;
Consumi in fascia eccedenza 3;
Canone periodico acqua per gg.* per sotto utente;  (giorni moltiplicato sottoutente)
Tributo U1 per sostegno ai terremotati, – quota acquedotto
Tributo U2 per contributo al servizio di qualità; – quota acquedotto
Tributo U3 per contributo al bonus idrico
SERVIZIO DI FOGNATURA
Canone periodico fognatura per gg.* sotto utente; (giorni moltiplicato sottoutente)
Quota variabile fognatura proporzionata ai consumi
Tributo U1 per sostegno terremotati; – quota fognatura
Tributo U2 per contributo al servizio di qualità; – quota fognatura
SERVIZIO DI DEPURAZIONE
Canone periodico depurazione per gg.* sotto utente; (giorni moltiplicato sottoutente)
Quota variabile depurazione proporzionata ai consumi;
Tributo U1 per sostegno terremotati; – quota depurazione
Tributo U2 per contributo al servizio di qualità; – quota depurazione
ALTRI ONERI CONTRATTUALI
Depositi cauzionali;
Bolli;
I.V.A.;
Eventuali interessi di mora sui ritardati pagamenti;
Eventuali spese di recupero crediti;
Eventuali altre opere (verifica misuratore, spese di riallaccio per distacco etc…)

I gruppi derivanti dalla classificazione giuridica delle singole voci costituenti le macro classi sono:

  • Spese a canone fisso e periodico;
  • Spese proporzionali ai consumi per scaglioni;
  • Spese proporzionali ai consumi complessivi (di acquedotto, fognatura, depurazione);
  • Altri oneri contrattuali
SPESE A CANONE FISSO E PERIODICO
Canone periodico acqua per gg.* per sotto utente;  (giorni moltiplicato sottoutente)
Canone periodico fognatura per gg.* sotto utente; (giorni moltiplicato sottoutente)
Canone periodico depurazione per gg.* sotto utente; (giorni moltiplicato sottoutente)
SPESE PROPORZIONALI AI CONSUMI, PER SCAGLIONI
Consumi in tariffa agevolata;
Consumi in tariffa base;
Consumi in fascia eccedenza 1;
Consumi in fascia eccedenza 2;
Consumi in fascia eccedenza 3;
SPESE PROPORZIONALI AI CONSUMI COMPLESSIVI (ACUEDOTTO + FOGNATURA+ DEPURAZIONE)
Quota variabile fognatura proporzionata ai consumi
Tributo U1 per sostegno terremotati; – quota fognatura
Tributo U2 per contributo al servizio di qualità; – quota fognatura
Quota variabile depurazione proporzionata ai consumi;
Tributo U1 per sostegno terremotati; – quota depurazione
Tributo U2 per contributo al servizio di qualità; – quota depurazione
Tributo U1 per sostegno ai terremotati, – quota acquedotto
Tributo U2 per contributo al servizio di qualità; – quota acquedotto
Tributo U3 per contributo al bonus idrico
ALTRI ONERI CONTRATTUALI
Depositi cauzionali;
Bolli;
I.V.A.;
Eventuali interessi di mora sui ritardati pagamenti;
Eventuali spese di recupero crediti;
Eventuali altre opere (verifica misuratore, spese di riallaccio per distacco etc…)

L’individuazione del corretto criterio di ripartizione da utilizzare è necessariamente correlata all’analisi della natura delle voci di spesa di ciascun gruppo.

  • Spese a canone fisso: Per effetto della numerosità dei moduli contrattuali interni (sotto-utenti del contratto stipulato con il fornitore) e constatata l’equa determinazione del prezzo in fatturazione, tali spese sono ripartite in parti uguali tra le sotto utenze allacciate al contratto generale;
  • Spese proporzionali ai consumi, per scaglioni: Stante la loro determinazione proporzionata ai consumi totali e su base annuale delle unità immobiliari costituenti l’edificio, queste spese vanno ripartire in ragione dei consumi di ciascun sotto – utente tenendo conto del principio della saturazione (tecnica contabile che consente di mantenere gli equilibri tra la ripartizione interna e l’articolazione tariffaria adottata dal gestore: Il Condominio dei Fiori ha un ciclo di fatturazione di 200 mc ed è composto da 3 sotto-utenti Tizio ha consumato 45 mc e paga esclusivamente la tariffa agevolata, Caio ha consumato 50 mc e paga 45 mc in tariffa agevolata e 5 mc in tariffa base; Sempronio ha consumato 105 mc e paga 45 mc in tariffa agevolata, 45 mc in tariffa base e 10 mc in prima fascia di eccedenza);
  • Spese proporzionali ai consumi complessivi (acquedotto + fognatura +depurazione) Stante la loro determinazione, proporzionata ai consumi totali e su base annuale, queste spese vanno ripartite tra i sotto – utenti proporzionalmente ai consumi (prescindendo dagli scaglioni di saturazione (prendendo come modello il precedente esempio la proporzione di Tizio avverrà sulla base dei 45 mc, quella di Caio di 50 mc e quella di Sempronio di 105 mc);

 

  • Altri oneri contrattuali: Stante la natura intrinseca degli stessi, e la loro assoluta estraneità al consumo per scaglioni ed al consumo complessivo, le spese vanno ripartite tra i sotto utenti sulla base delle rispettive quote millesimali di proprietà generale.

Invero, la ripartizione dei costi afferenti al servizio idrico integrato presente nello stato di ripartizione dell’esercizio 2019 e dell’esercizio 2020 avviene in totale spregio rispetto a quanto sopra rappresentato.

Il Testo unico in materia di servizio idrico integrato è norma speciale di pubblica utilità; pertanto, non può essere derogato dall’autonomia negoziale dei partecipanti al condominio, attraverso la convenzione ex. art. 1123 c.c.

Trovandosi in evidente e lapalissiano contrasto con i principi di legge, la mancata applicazione dei criteri di ripartizione delle spese del servizio idrico integrato costituisce sufficiente ed oggettivo motivo di nullità del rendiconto.